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Stefano Deliperi
Gruppo d'Intervento Giuridico 24 luglio 2004
Vincoli sulle coste, la competenza è regionale
I provvedimenti annunciati da Soru hanno creato scompiglio, ma non spetta certo ad imprenditori ed amministratori locali concordare su quali zone costiere si può costruire e quali altre aree possono graziosamente essere lasciate libere dal cemento


Come prevedibile, l´ipotesi di provvedimenti in materia di salvaguardia delle coste annunciati dal Presidente della Regione Renato Soru fa molto discutere. Vi sono state reazioni negative da parte di vari amministratori locali, soprattutto galluresi. Reazioni contraddittorie di esponenti di primo piano dell´imprenditorìa, come Tom Barrack (presidente della Colony Capital), in un primo momento favorevole, poi, forse dopo "adeguati consigli" degli amministratori pubblici galluresi, piuttosto contrarie. Sono state registrate sdegnate prese di posizione sulla pretesa necessità di concertazione vincolante con gli Enti locali. In particolare dopo queste ultime dichiarazioni, preme osservare che è comunque regionale (art. 1 ter della legge n. 431/1985) la competenza ad adottare provvedimenti amministrativi di provvisoria assoluta non modificabilità territoriale in tutte le aree tutelate con il vincolo paesaggistico proprio in attesa della loro pianificazione. In questo senso è la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa costante. A completamento di essi possono seguire provvedimenti legislativi di integrazione del quadro di tutela provvisoria della fascia costiera e delle zone interne, sempre in attesa della nuova pianificazione territoriale paesistica.
La Regione, quindi, ben potrebbe - e a nostro parere dovrebbe - emanare provvedimenti di tale natura per consentire l´elaborazione ed approvazione del nuovo atto di pianificazione territoriale paesistica "a bocce ferme", evitando il prosieguo di interventi edilizi di trasformazione del territorio e di degrado dei valori ambientali e paesaggistici. Il coinvolgimento di Enti locali e del "pubblico" (associazioni, imprenditori, comitati, singoli cittadini, ecc.) è nel procedimento di formazione dell´atto di pianificazione ed è già previsto nella normativa vigente (artt. 144 del decreto legislativo n. 41/2004 e 11 della legge regionale n. 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni).
Viene, infine, ovvio osservare che non spetta certo ad imprenditori ed amministratori locali concordare su quali zone costiere si può costruire e quali altre aree possono graziosamente essere lasciate libere dal cemento. I poteri-doveri della pianificazione territoriale paesistica sono di competenza regionale, anche in cooperazione con organi statali, e, in caso di inerzia prolungata, statali (artt. 135 e 143-145 del decreto legislativo n. 41/2004, artt. 10-11 della legge regionale n. 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni). Gli interessi pubblici della salvaguardia ambientale e della tutela del territorio, infatti, sono ben superiori alla mèra valutazione di tipo urbanistico-edilizio comunale ed alle considerazioni economiche degli imprenditori.
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