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Red 10 gennaio 2006
Piano paesaggistico: faccia a faccia con Renato Soru
E´ cominciata a Cagliari ieri mattina la serie delle conferenze di co-pianificazione per il Piano paesaggistico regionale. Erano presenti gli amministratori locali, alla presenza del Presidente della Regione Renato Soru e dell´assessore dell´Urbanistica Gianvalerio Sanna il quale ha illustrato la documentazione di analisi tecnico-scientifica e normativa del Piano


CAGLIARI - E´ cominciata a Cagliari ieri mattina la serie delle conferenze di co-pianificazione per il Piano paesaggistico regionale. La prima delle conferenze istruttorie ha visto interessati i comuni del Golfo di Cagliari, la parte orientale, da Cagliari e Assemini a Villasimius e Castiadas. Erano presenti gli amministratori locali, alla presenza del Presidente della Regione Renato Soru e dell´assessore dell´Urbanistica Gianvalerio Sanna il quale ha illustrato la documentazione di analisi tecnico-scientifica e normativa del Piano. Come hanno messo in rilievo alcuni rappresentanti di associazioni ambientaliste, il Piano prevede una sostanziale esclusione di ulteriori volumetrie nella fascia costiera perimetralmente definita, potranno proseguire soltanto gli interventi legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004, la cosidetta legge salva-coste. Si prevedono, poi, quattro diverse graduazioni di tutela, dagli ambiti di conservazione integrale alle aree meritevoli di riqualificazione ambientale, aumenterà l’estensione di terreno per edificare nelle zone agricole, e per sole strutture connesse alla conduzione agricola ed aumenteranno le disposizioni di tutela per le campagne (salvaguardia delle recinzioni tradizionali, come il muretto a secco, divieto di nuova viabilità, salvaguardia degli alberi monumentali, ecc.). Inoltre, al di fuori dei centri urbani (dove si punta al recupero urbanistico delle periferie), i Comuni non potranno più decidere in esclusiva gli interventi di trasformazione territoriale, ma subentrerà una procedura di co-pianificazione con il coinvolgimento regionale. Il piano paesaggistico regionale (P.P.R.) è strumento di pianificazione e gestione del territorio sovraordinato e vincolante rispetto agli atti di pianificazione delle province (piano urbanistico provinciale – P.U.P.) e dei comuni (piano urbanistico comunale – P.U.C.): questi ultimi dovranno, quindi, essere adeguati alle previsioni di "tutela dinamica" del P.P.R. Dopo l’adozione da parte della Giunta regionale, sarà il momento della fase della concertazione con gli Enti locali e tutti i soggetti sociali interessati. La previsione di un procedimento "aperto" ai soggetti istituzionali e sociali per l’adozione del piano paesaggistico regionale è insita nella filosofia ispiratrice e nelle medesime previsioni normative (convenzione europea sul paesaggio, decreto legislativo n. 42/2004, legge regionale n. 8/2004, linee guida per la redazione del P.P.R. approvate dal Consiglio regionale il 26 maggio 2005). La proposta di P.P.R., una volta adottata dalla Giunta regionale, deve essere pubblicata per un periodo di sessanta giorni consecutivi all’albo di tutti i Comuni territorialmente interessati (art. 11 della legge regionale n. 45/1989, come sostituito dall’art. 2 della legge regionale n. 8/2004). Per favorire la partecipazione e la concertazione istituzionale, il Presidente della Regione – durante il periodo della pubblicazione presso gli albi pretori comunali – convoca proprio apposite conferenze pubbliche per illustrare la proposta di P.P.R. e raccogliere osservazioni, proposte e suggerimenti: ad esse devono essere convocati "i soggetti interessati", cioè gli Enti locali, le associazioni ecologiste, le associazioni imprenditoriali, ecc. In tali conferenze pubbliche possono essere raccolte osservazioni, proposte, ecc. in forma scritta, da esaminare nella prosecuzione dell’iter procedimentale di approvazione del P.P.R., anche se – per aver pieno valore giuridico e dover essere motivatamente esaminate ai fini dell’approvazione dell’atto di pianificazione definitivo – necessitano della successiva proposizione al Presidente della Regione nel periodo di trenta giorni successivo all’ultimo giorno di deposito (art. 11, comma 2°, della legge regionale n. 45/1989, come modificato dall’art. 2 della legge regionale n. 8/2004). Al termine, dopo aver esaminato le varie osservazioni pervenute, la Giunta regionale approverà definitivamente il P.P.R.
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