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A.B. 16 luglio 2014
La Corte Costituzionale boccia le norme regionali sull’eolico
La Consulta ha dichiarato illegittime due norme contenute nella legge regionale del 2012, riguardanti in particolare la realizzazione di nuovi impianti e ampliamenti di impianti già esistenti, oltre la fascia dei 300metri


CAGLIARI - La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime due norme contenute nella legge della Regione 2012 con particolare riguardo alla realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di vecchi impianti, oltre la fascia dei 300metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, alla proroga d’ufficio ed alla domanda dei titoli minerari e di permessi di cava.

Nel primo caso, «il divieto generalizzato di installazione degli impianti su tutto il territorio sardo, risultava sottoposto alla condizione risolutiva dell'emanazione del Piano paesaggistico regionale. Quest'ultimo è stato adottato con la delibera della Giunta regionale n. 36/7 del 2006. Da ciò segue che, a tutt'oggi, non deve ritenersi vigente alcun divieto sul territorio sardo circa la realizzazione degli impianti e che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa regionale, la disposizione oggetto dell'odierno giudizio non rimuove né esplicitamente, né implicitamente alcun divieto previsto da fonte di rango primario regionale».

Nel secondo caso, riguardante la proroga dei titoli minerari e dei permessi di cava sino al 30 giugno dello scorso anno, la Consulta sottolinea come la Regione Autonoma della Sardegna non abbia «ancora adottato una legge organica in materia di valutazione dell'impatto ambientale». Inoltre, viene illustrato nel dispositivo, che «la proroga automatica di titoli minerari e di permessi di cava che non sono mai stati sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale - o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale - comporta che, per essi, la disposizione impugnata, mantenendo inalterato tale status quo, integra un'elusione della normativa in tema di Valutazione di impatto ambientale dettata dallo Stato nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva ad esso spettante ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione».
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